Condizioni di fornitura
Le regole con cui AS Automation fornisce impianti, macchine e assistenza tecnica. Chiare, scritte una volta sola, uguali per tutti.
Revisione 1 – in vigore dal 1° settembre 2026
Lavoriamo su impianti che stanno in produzione. Quando un compressore si ferma o una linea va in blocco, non c’è tempo per discutere di chi doveva fare cosa. Per questo mettiamo per iscritto, prima, le condizioni con cui operiamo: chi ordina da noi sa esattamente cosa riceve, quando, a quali condizioni e con quali responsabilità.
Qui sotto trovate prima una sintesi in linguaggio corrente, poi il testo contrattuale integrale. In caso di divergenza fa fede il testo contrattuale.
Vai al testo contrattuale integrale
A chi vendiamo
AS Automation S.r.l. fornisce esclusivamente aziende, imprese artigiane, professionisti e pubbliche amministrazioni. Non vendiamo a privati consumatori. Ogni ordine deve pervenire da un soggetto titolare di partita IVA.
Preventivi e ordini
- I nostri preventivi hanno validità 30 giorni e non sono impegnativi finché non confermiamo il vostro ordine per iscritto.
- Il contratto nasce con la nostra conferma d’ordine scritta, non con l’invio dell’ordine.
- Il preventivo comprende solo ciò che vi è scritto dentro. Quello che non c’è, non è compreso: se durante il lavoro emerge la necessità di lavorazioni ulteriori, ve le quotiamo prima di eseguirle.
- Le condizioni generali di acquisto stampate sui vostri moduli d’ordine non ci vincolano, salvo che le abbiamo accettate per iscritto.
Prezzi e pagamenti
- Prezzi franco nostro stabilimento, IVA esclusa, salvo diversa indicazione in offerta.
- I pagamenti si rispettano alle scadenze concordate. Sui ritardi maturano automaticamente gli interessi di mora di legge (D.Lgs. 231/2002) e il rimborso delle spese di recupero.
- Se un pagamento non arriva, possiamo sospendere le forniture in corso.
- Fino al saldo integrale, i beni restano di nostra proprietà.
Consegne
- I termini che indichiamo sono quelli che riteniamo realistici, ma sono indicativi: dipendono anche dai nostri fornitori, dalla disponibilità dei componenti e da eventi che non controlliamo.
- La merce viaggia a rischio del destinatario: controllate i colli alla consegna e mettete le riserve sul documento di trasporto.
- Se avvisiamo che la merce è pronta e non viene ritirata entro 15 giorni lavorativi, procediamo con la fatturazione e addebitiamo la giacenza.
Installazione e montaggio
Il montaggio in opera non è compreso nel prezzo, salvo che sia scritto esplicitamente in offerta. Quando lo eseguiamo noi, ci aspettiamo che il luogo di lavoro sia accessibile, sicuro e predisposto, e che siano rispettati gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Garanzia
- 12 mesi sui prodotti nuovi, 6 mesi sulle macchine usate, 30 giorni sulle riparazioni, dalla data di consegna.
- I difetti vanno segnalati per iscritto entro 8 giorni da quando li scoprite.
- Le riparazioni in garanzia si eseguono presso la nostra officina. Trasporto e smontaggio sono a vostro carico.
- La garanzia non copre l’usura normale, i materiali di consumo, i danni da uso improprio o da mancata manutenzione, e decade se il prodotto viene manomesso o riparato da altri.
Sicurezza e conformità
Le macchine che costruiamo sono marcate CE e vengono consegnate con dichiarazione di conformità e manuale d’uso in italiano; il fascicolo tecnico resta conservato presso di noi. Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Quando invece interveniamo su una macchina o un impianto già vostro, rispondiamo di quello che abbiamo fatto noi, descritto nel contratto. Restano vostri, come datore di lavoro, gli obblighi di verifica, manutenzione e controllo periodico previsti dagli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008. Se modificate una macchina senza il nostro consenso scritto, la responsabilità sulla conformità passa a chi ha eseguito la modifica.
Riservatezza
Disegni, schemi, calcoli, software e documentazione tecnica che vi consegniamo restano di nostra proprietà e servono a usare l’impianto, non a farlo replicare da altri. Allo stesso modo, quello che vediamo nei vostri stabilimenti resta tra noi.
Controversie
Prima di tutto ci si parla. Se proprio non si trova un accordo, il foro competente è quello di Rimini e si applica la legge italiana.
Prima di ordinare
Queste sono le condizioni con cui lavoriamo. Sono le stesse per tutti i clienti e non cambiano a seconda dell’ordine.
Se qualcuna non è compatibile con le vostre procedure di acquisto, parliamone prima dell’ordine: valuteremo insieme una deroga, che per essere valida dovrà essere concordata per iscritto. Ciò che non viene concordato prima, non vale dopo.
In mancanza di un accordo scritto diverso, l’invio dell’ordine e l’accettazione della fornitura comportano l’accettazione integrale delle Condizioni Generali riportate di seguito. Chi non intende accettarle è pregato di non trasmettere l’ordine.
Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura
Testo contrattuale integrale – AS AUTOMATION S.r.l., Via Dell’Orzo 21, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA e C.F. 04188530408 – REA RN 329308 – Cap. soc. € 120.000,00 i.v. – tel. 0541.621109 – PEC automation@legalpec.me – Revisione 1 del 1° settembre 2026.
Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano tutti i rapporti contrattuali aventi ad oggetto la vendita di beni, la fornitura di impianti e macchinari, le attività di progettazione, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica e ogni altro servizio prestato da AS AUTOMATION S.r.l. (di seguito “il Fornitore”) in favore del proprio cliente (di seguito “il Committente”).
1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano esclusivamente ai rapporti con Committenti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Esse non trovano applicazione nei confronti dei consumatori come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo); a tali soggetti si applicano le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo, che prevalgono su ogni clausola difforme delle presenti Condizioni Generali.
1.3 Le presenti Condizioni Generali si intendono conosciute e accettate dal Committente al momento della trasmissione dell’ordine o, comunque, con l’accettazione della fornitura. Esse sono pubblicate nella presente pagina e richiamate in ogni offerta e conferma d’ordine.
Art. 2 – Formazione del contratto
2.1 Le offerte e i preventivi del Fornitore non sono vincolanti e hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo diverso termine ivi indicato.
2.2 L’ordine del Committente e ogni sua ulteriore condizione si intendono accettati soltanto se confermati per iscritto dal Fornitore. In assenza di conferma scritta, l’esecuzione della fornitura da parte del Fornitore vale come accettazione limitatamente a quanto effettivamente eseguito.
2.3 Le presenti Condizioni Generali prevalgono su condizioni generali e/o particolari difformi, aggiuntive o comunque contrastanti, inserite nell’ordine o in qualsiasi altro documento del Committente, ancorché richiamate o allegate, salvo espressa accettazione scritta del Fornitore.
2.4 Qualora la conferma d’ordine del Fornitore contenga modifiche o integrazioni rispetto all’ordine, il contratto si intende concluso alle condizioni della conferma ove il Committente non comunichi per iscritto il proprio dissenso entro 7 (sette) giorni dalla data di trasmissione della conferma stessa. In ogni caso, l’accettazione della merce o del servizio da parte del Committente costituisce accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali.
2.5 Ogni modifica del contratto è valida solo se concordata per iscritto. La corrispondenza a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria soddisfa il requisito della forma scritta ai fini delle presenti Condizioni Generali.
Art. 3 – Termini e modalità di consegna
3.1 Il termine di consegna decorre dalla data in cui sono definiti tra le parti tutti gli elementi del contratto di fornitura e sono comunicati al Fornitore tutti i dati esecutivi necessari, a condizione che il Committente abbia puntualmente effettuato i pagamenti concordati.
3.2 Il termine di consegna è indicativo e non essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. Esso si intende in ogni caso prorogato per effetto di cause non imputabili al Fornitore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, serrate, incendi, inondazioni, eventi atmosferici straordinari, epidemie e provvedimenti sanitari o amministrativi limitativi, scarti di materiale o di lavorazione, ritardate consegne da parte di sub-fornitori, indisponibilità o rincaro eccezionale di materie prime, componenti o vettori energetici, interruzioni di forza motrice, attacchi informatici, nonché ogni altra causa di forza maggiore ai sensi dell’Art. 14.
3.3 Sono sempre ammesse consegne parziali, con conseguente facoltà di fatturazione pro quota.
3.4 Salvo diverso accordo scritto, la consegna si intende eseguita al momento della comunicazione di merce pronta presso lo stabilimento del Fornitore. Da tale momento il rischio del perimento e del deterioramento della merce si trasferisce al Committente.
3.5 Se, dopo l’avviso di merce pronta, il Committente non ritira la merce, non impartisce disposizioni di ritiro o non consente l’installazione presso il proprio stabilimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi, il Fornitore ha facoltà, a propria discrezione e con semplice comunicazione scritta, di:
- fatturare la merce e addebitare le spese di giacenza e custodia, restando fermo il decorso dei termini di pagamento dalla data dell’avviso di merce pronta; oppure
- ritenere l’ordine risolto e trattenere gli acconti già versati a titolo di indennizzo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3.6 Nel caso di prestazioni di servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie e installazioni di macchinari o impianti, la consegna si intende effettuata con il rilascio, da parte del personale tecnico del Fornitore, del rapporto d’intervento contenente il dettaglio delle attività eseguite. La sottoscrizione di tale documento da parte del Committente costituisce accettazione dell’opera ricevuta; in mancanza di contestazioni scritte entro 8 (otto) giorni, l’opera si intende comunque accettata.
3.7 Salvo diverso accordo scritto, la consegna del prodotto o del servizio può avvenire entro 6 (sei) mesi dall’accettazione del preventivo.
Art. 4 – Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 I prezzi si intendono franco stabilimento del Fornitore (EXW – Incoterms® 2020), salvo quanto diversamente previsto in sede di preventivo, e al netto dell’IVA e di ogni altra imposta o onere di legge.
4.2 Il preventivo comprende esclusivamente le prestazioni in esso espressamente descritte. Quanto non espressamente richiamato non è compreso; eventuali variazioni, prestazioni aggiuntive o interventi presso il Committente che si rendessero necessari saranno addebitati separatamente alle tariffe in vigore.
4.3 Il noleggio di macchinari concessi in sostituzione durante la riparazione è gratuito per i primi 30 (trenta) giorni di calendario, ovvero per il tempo strettamente necessario alla riparazione; decorso tale termine il noleggio sarà fatturato alle tariffe in vigore.
4.4 I pagamenti si intendono effettuati al netto e presso il domicilio del Fornitore. L’eventuale accettazione di cambiali, assegni o altri mezzi di pagamento non produce novazione del credito, né mutamento della competenza territoriale, né pregiudizio al patto di riservata proprietà; interessi, spese di sconto e di incasso sono a carico del Committente.
4.5 Trattandosi di transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in caso di ritardato pagamento decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora e dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi moratori nella misura degli interessi legali di mora di cui all’art. 5 del citato decreto, pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4.6 È altresì dovuto al Fornitore, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2002, l’importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno da costi di recupero, fatta salva la prova del maggior danno e il rimborso di tutte le spese legali e accessorie sostenute per il recupero del credito.
4.7 L’inosservanza da parte del Committente delle condizioni di pagamento o di qualsiasi altra condizione contrattuale attribuisce al Fornitore il diritto di sospendere o rinviare l’esecuzione delle proprie obbligazioni ovvero, a sua scelta, di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 c.c., con rivalsa dei danni subiti.
4.8 In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di importo superiore all’ottava parte del prezzo, il Committente decade immediatamente dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1525 c.c. e il Fornitore può richiedere la restituzione dei beni, incamerando a titolo di indennità le rate già riscosse, salva la facoltà di agire per il maggior danno.
4.9 Non è ammessa compensazione tra i crediti del Fornitore ed eventuali crediti del Committente, salvo previo accordo scritto. Eventuali contestazioni non legittimano la sospensione o il ritardo dei pagamenti.
Art. 5 – Imballo e trasporto
5.1 I prodotti sono forniti in imballo standard in cartone, a titolo gratuito. Imballi speciali possono essere concordati con il Committente e sono indicati in offerta.
5.2 La merce viaggia a esclusivo rischio del Committente, anche se venduta franco destino. L’assicurazione del trasporto è stipulata solo su richiesta scritta del Committente ed è a suo carico.
5.3 Il Committente è tenuto a verificare l’integrità dei colli al momento del ricevimento e ad apporre le riserve del caso sul documento di trasporto, dandone comunicazione scritta al Fornitore entro 8 (otto) giorni.
Art. 6 – Collaudo
6.1 Il collaudo delle riparazioni, dei macchinari o delle installazioni è eseguito secondo le procedure interne del Fornitore e con i mezzi tecnici di cui esso dispone.
6.2 L’eventuale richiesta di collaudo alla presenza del Committente deve risultare per iscritto ed è effettuata a spese e a rischio del Committente.
Art. 7 – Montaggio e installazione
7.1 Il montaggio in opera è escluso dalla fornitura, salvo diversi accordi espressamente descritti per iscritto nel preventivo e sottoscritti dalle parti.
7.2 Ove il montaggio o l’installazione siano affidati al Fornitore, il Committente è tenuto a garantire l’idoneità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, la disponibilità delle utenze necessarie e la cooperazione ai fini degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ivi compresa la redazione del DUVRI ove dovuto.
7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore, resta a carico del Committente la responsabilità, per tutta la durata della prestazione, per i danni riportati dal proprio personale o da questo causati al Fornitore o a terzi.
Art. 8 – Conformità, marcatura CE e documentazione tecnica
8.1 Le macchine e le quasi-macchine fornite dal Fornitore sono conformi alla normativa applicabile alla data della loro immissione sul mercato: Direttiva 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, per le macchine immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027, e Regolamento (UE) 2023/1230 per quelle immesse sul mercato a decorrere dal 20 gennaio 2027.
8.2 Il Fornitore consegna, unitamente alla macchina, la dichiarazione CE/UE di conformità e le istruzioni per l’uso in lingua italiana, e conserva il fascicolo tecnico per il periodo previsto dalla normativa applicabile.
8.3 Qualora la fornitura consista in un intervento su macchine o impianti già in servizio presso il Committente, la responsabilità del Fornitore è limitata alla porzione di intervento espressamente descritta nel contratto e nella relativa documentazione. Restano in capo al Committente, in qualità di datore di lavoro utilizzatore, gli obblighi di cui agli artt. 15, 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008, ivi compresi la verifica di idoneità dell’attrezzatura prima della messa in servizio, la manutenzione e le verifiche periodiche.
8.4 Modifiche apportate alla macchina dal Committente o da terzi senza autorizzazione scritta del Fornitore fanno venire meno ogni responsabilità di quest’ultimo in ordine alla conformità della macchina e possono comportare l’assunzione, da parte di chi le esegue, della qualifica di fabbricante ai sensi della normativa applicabile.
Art. 9 – Garanzia
9.1 I prodotti nuovi venduti sono coperti da garanzia per la durata di 1 (uno) anno dalla data di consegna, a carico del rispettivo costruttore. Salvo diversa indicazione, per le macchine usate la garanzia è di 6 (sei) mesi dalla data di consegna. Le riparazioni sono garantite per 30 (trenta) giorni dalla data di riparazione.
9.2 La garanzia copre le parti della fornitura che presentino difetti di materiale, di costruzione o di lavorazione. Il riconoscimento della riparazione o della sostituzione in garanzia è subordinato alle seguenti condizioni:
- il prodotto è consegnato al Fornitore per essere analizzato;
- il difetto riscontrato è dettagliatamente evidenziato nella richiesta;
- il prodotto non è stato manomesso, modificato o riparato da terzi;
- il prodotto è stato destinato all’uso previsto dal catalogo e/o dal manuale d’uso e manutenzione;
- i tecnici del Fornitore, dopo accurato esame del difetto, riconoscono la non conformità.
9.3 Le riparazioni in garanzia si effettuano esclusivamente presso l’officina del Fornitore. Sono a carico del Committente le spese di montaggio e smontaggio dei pezzi da riparare o sostituire, nonché quelle di imballo e spedizione dei pezzi riparati o sostituiti; eventuali spese di trasferimento per interventi presso il Committente sono fatturate a parte.
9.4 Ai sensi dell’art. 1495 c.c., la garanzia decade se il Committente non denuncia per iscritto al Fornitore i vizi entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta, ovvero in caso di inosservanza delle condizioni di pagamento.
9.5 La garanzia è esclusa quando i vizi lamentati derivino da fatti del Committente, dei suoi dipendenti o collaboratori o di terzi, ovvero da imperizia, negligenza o imprudenza nella gestione della fornitura, ovvero dalla mancata osservanza delle istruzioni del Fornitore o dei manuali d’uso e manutenzione rilasciati dai costruttori. La garanzia non si estende alle parti soggette per natura o per uso a normale usura o deterioramento, né ai materiali di consumo.
9.6 Nessuna ulteriore garanzia, espressa o implicita, è prestata dal Fornitore al Committente.
Art. 10 – Limitazione di responsabilità
10.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave e salvi i danni alla persona, la responsabilità complessiva del Fornitore per qualsiasi titolo connesso alla fornitura è limitata al corrispettivo pattuito per la fornitura da cui il danno è derivato.
10.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore non risponde di danni indiretti o consequenziali, tra cui mancata produzione, fermo impianto, perdita di profitto, perdita di dati o pretese di terzi.
10.3 Restano impregiudicate le disposizioni inderogabili in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e ss. del D.Lgs. 206/2005.
Art. 11 – Riserva di proprietà
11.1 Ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c., finché il Fornitore non abbia ricevuto integrale pagamento di quanto dovuto, la proprietà dei beni oggetto della fornitura resta riservata al Fornitore e non si trasferisce al Committente; il Fornitore ha diritto di rivendicarla in qualsiasi momento.
11.2 Il Committente ha diritto di utilizzare i beni in qualità di depositario, nell’esecuzione normale della propria attività, assumendone le relative responsabilità e a condizione che osservi le presenti Condizioni Generali. Egli è tenuto a custodire i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, a mantenerli assicurati e a comunicare immediatamente al Fornitore ogni atto di terzi che ne pregiudichi la proprietà.
11.3 Il Fornitore ha facoltà di far risultare la riserva di proprietà da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, ai fini dell’opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 1524 c.c.
Art. 12 – Privilegio
12.1 È facoltà del Fornitore, senza pregiudizio della riserva di proprietà, di far trascrivere il privilegio del venditore di macchine ai sensi dell’art. 2762 c.c. sui beni oggetto della fornitura, mediante iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il tribunale competente.
Art. 13 – Proprietà intellettuale e riservatezza
13.1 Disegni, schemi, calcoli, software, documentazione tecnica e know-how consegnati o resi accessibili al Committente restano di proprietà esclusiva del Fornitore e non possono essere riprodotti, comunicati a terzi o utilizzati per finalità diverse dall’uso della fornitura senza autorizzazione scritta.
13.2 Le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative acquisite in ragione del rapporto, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.
Art. 14 – Forza maggiore
14.1 Nessuna delle parti risponde dell’inadempimento o del ritardo determinato da eventi imprevedibili e non superabili con l’ordinaria diligenza, estranei alla propria sfera di controllo. La parte impedita ne dà tempestiva comunicazione scritta all’altra, indicandone la natura e la durata prevedibile.
14.2 Qualora la causa di forza maggiore si protragga oltre 90 (novanta) giorni, ciascuna parte può recedere dal contratto con comunicazione scritta, senza oneri, fermo il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
15.1 Titolare del trattamento è AS AUTOMATION S.r.l., Via Dell’Orzo 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel. 0541.621109, PEC automation@legalpec.me.
15.2 I dati personali (quali nome e cognome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, partita IVA e indirizzo di posta elettronica) sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le seguenti finalità: preventivazione, esecuzione del contratto e degli obblighi precontrattuali, gestione amministrativa, fatturazione e adempimenti fiscali e di legge. La base giuridica è costituita dall’esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. b GDPR) e dall’adempimento di obblighi legali (art. 6.1 lett. c GDPR). Il conferimento dei dati è necessario: il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare corso ai servizi richiesti.
15.3 Ai soli clienti il Fornitore può inviare, per legittimo interesse (art. 6.1 lett. f GDPR), comunicazioni relative alla programmazione delle proprie attività e ai propri prodotti e servizi, con possibilità di opposizione in qualsiasi momento e senza oneri.
15.4 I dati non sono oggetto di diffusione né di attività di profilazione. Possono essere comunicati a soggetti designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR (fornitori di software gestionale e relativa assistenza, servizi web, studio di consulenza fiscale e contabile, compagnie assicurative e studi legali in caso di contenzioso, gestore della conservazione delle fatture elettroniche), i cui dettagli sono disponibili su richiesta. Eventuali trasferimenti verso Paesi terzi avvengono esclusivamente in presenza delle garanzie adeguate previste dal Capo V del GDPR.
15.5 I dati sono conservati per la durata degli obblighi di legge connessi alle transazioni economiche intervenute e, in assenza di transazioni, per 3 (tre) anni dall’ultimo contatto. Decorsi 10 (dieci) anni dall’ultima transazione cessa ogni invio di comunicazioni commerciali.
15.6 L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, scrivendo ai recapiti indicati al punto 15.1. Il riscontro è fornito senza ingiustificato ritardo e comunque entro 1 (un) mese dal ricevimento della richiesta, prorogabile di 2 (due) mesi nei casi previsti dall’art. 12, par. 3, GDPR. È fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11 – 00187 Roma, e-mail garante@gpdp.it.
15.7 L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, comprensiva delle informazioni relative alla videosorveglianza presso la sede e alle riprese fotografiche in occasione di eventi aziendali, è disponibile nella sezione Privacy del presente sito.
Art. 16 – Legge applicabile e foro competente
16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980.
16.2 Per ogni controversia derivante dal contratto o comunque a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Rimini. Resta ferma l’inapplicabilità della presente clausola nei confronti dei consumatori, per i quali è competente il foro di residenza o domicilio elettivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. 206/2005.
Art. 17 – Disposizioni finali
17.1 L’eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità delle restanti disposizioni, che conservano piena efficacia.
17.2 La tolleranza da parte del Fornitore di comportamenti del Committente difformi dalle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole non osservate, né deroga alle medesime.
17.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni Generali; le modifiche si applicano ai contratti conclusi successivamente alla loro pubblicazione nella presente pagina.
17.4 Il Committente non può cedere il contratto o i crediti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Clausole soggette ad approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.)
La pubblicazione in questa pagina assolve all’obbligo di conoscibilità delle Condizioni Generali. Le clausole di seguito elencate sono efficaci soltanto se specificamente approvate per iscritto dal Committente mediante distinta sottoscrizione apposta sulla conferma d’ordine o sul modulo di accettazione trasmesso dal Fornitore.
Art. 2.3 (prevalenza delle Condizioni Generali del Fornitore); Art. 2.4 (conclusione del contratto in mancanza di dissenso); Art. 3.2 (termine di consegna non essenziale e cause di proroga); Art. 3.3 (consegne parziali); Art. 3.4 (trasferimento del rischio); Art. 3.5 (facoltà di fatturazione, risoluzione e trattenimento degli acconti); Art. 3.6 (accettazione tacita dell’opera); Art. 4.5 e 4.6 (interessi moratori e costi di recupero); Art. 4.7 (sospensione dell’esecuzione e clausola risolutiva espressa); Art. 4.8 (decadenza dal beneficio del termine e restituzione dei beni); Art. 4.9 (divieto di compensazione e di sospensione dei pagamenti); Art. 5.2 (rischio del trasporto a carico del Committente); Art. 7.1 e 7.3 (esclusione del montaggio e responsabilità del Committente); Art. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 (limiti, decadenze ed esclusioni di garanzia); Art. 10.1 e 10.2 (limitazioni di responsabilità); Art. 11 (riserva di proprietà); Art. 14.2 (recesso per forza maggiore); Art. 16.2 (foro esclusivo di Rimini); Art. 17.3 (facoltà di modifica); Art. 17.4 (divieto di cessione).
Documento aggiornato al 1° settembre 2026 – Revisione 1. Le versioni precedenti sono superate e non più applicabili ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Per qualsiasi chiarimento prima di ordinare: tel. 0541.621109 – PEC automation@legalpec.me